Statuto del Comitato Amici del Palio

Costituzione, denominazione, sede e durata

Costituzione
Il Comitato Amici del Palio è un Ente Autonomo,fondato il 7 ottobre 1947, con sede nel Palazzo Comunale di Siena – Saletta della Caccia, il Campo n. 1.

Lo stemma
Lo Stemma del Comitato Amici del Palio unisce nei colori della balzana (bianco e nero), tre stelle d’oro, significanti i terzi della città di Siena, riportanti in totale diciassette punte, tante quante le contrade di Siena. Amico del Palio:
Il Comitato Amici del Palio riconosce il diritto di chiamarsi “Amico del Palio”, solo a coloro che ne abbiano fatto parte.

Durata
La durata del Comitato Amici del Palio è illimitata.

Capitolo I
DEGLI SCOPI, DELLE FINALITÀ E DELLE ATTIVITÀ

Articolo 1

Il Comitato Amici del Palio non può svolgere nessuna attività commerciale o di lucro. Il Comitato Amici del Palio si propone di svolgere una attività intesa a promuovere iniziative dirette: allo studio ed alla soluzione dei problemi inerenti lo svolgimento della Festa, alla difesa della tradizione e della forma del rito paliesco ed alla tutela della sua originalità; a promuovere ed affiancare manifestazioni che si ispirino alla tradizione senese, organizzando anche attività culturali di informazione, quali convegni, mostre, dibattiti. alla divulgazione delle fonti ed all’illustrazione della storia e delle caratteristiche di Siena e delle Contrade.
Il Comitato può svolgere attività di supporto agli altri organi istituzionali (quali Magistrato delle Contrade, Consorzio per la Tutela Palio ed Amministrazione Comunale) nel caso in cui questo lo richiedano e dopo aver sentito parere del Consiglio

Articolo 2

Il Comitato Amici del Palio trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da contributi degli enti locali e delle istituzioni pubbliche. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i componenti né durante la vita del Comitato, né all’atto del suo scioglimento. In quest’ultimo caso la Giunta uscente, contestualmente alla chiusura dei conti correnti attivi, trasferirà i relativi fondi al Magistrato delle Contrade. L’esercizio finanziario del Comitato Amici del Palio ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Camarlengo consegna i documenti al Bilanciere che, verificando la bontà dell’esercizio passato, redige un
documento consuntivo che presenterà nella prima assemblea di Comitato convocata, esponendola e chiedendone l’approvazione del Consiglio entro il mese di marzo di ciascun anno.

Capitolo II
DEGLI ORGANI

Articolo 3

Gli Organi del Comitato sono:

  • il Consiglio;
  • la Giunta Esecutiva;
  • il Collegio degli ex Presidenti

Il Consiglio

Articolo 4

Componenti:
Ciascuna Contrada designa due nominativi, dandone comunicazione scritta al Comitato. Ogni membro designato dura in carica fino a quando la Contrada non ne revoca la nomina, dandone comunicazione scritta al Comitato, oppure fino alle dimissioni personali del nominato, da comunicare per iscritto sia al Comitato che alla Contrada designante, o infine, per comportamenti lesivi come da Art. 8. Il Comitato è quindi effettivamente costituito dai membri designati non revocati, non dimissionari e non decaduti. Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto; non è consentito il voto per delega.

Articolo 5

Il Consiglio:
a) adotta le iniziative idonee al raggiungimento delle finalità istituzionali
del Comitato, secondo quanto previsto dall’Art. 2;
b) elegge i componenti la Commissione Elettorale;
c) elegge i componenti la Giunta Esecutiva;
d) approva annualmente il Bilancio Consuntivo;
e) delibera le modifiche dello Statuto.

Articolo 6

Convocazione:
Il Consiglio viene convocato, in via ordinaria, almeno cinque volte all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta ne facciano motivata richiesta, per iscritto alla Giunta Esecutiva, non meno di un terzo dei membri effettivi: in quest’ultimo caso la convocazione dovrà avvenire entro il termine massimo di dieci giorni. L’avviso di convocazione deve essere spedito ai componenti il Consiglio almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione della data, della sede, dell’ora della riunione e l’ordine del giorno. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato senza l’osservanza delle prescritte formalità.

Articolo 7

Validità:
Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Consiglieri effettivi e delle Contrade rappresentate; in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei Consiglieri effettivi e della metà delle Contrade rappresentate.
Delibere:
Le deliberazioni sub a) e b) dell’Art. 4 vengono adottate a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni sub c) e d) dell’Art. 4 vengono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri richiesti per le riunioni in prima convocazione.
Le deliberazioni sub e) dell’Art. 4 vengono adottate a maggioranza dei quattro quinti dei membri richiesti per le riunioni in prima convocazione.
È richiesta l’unanimità per delibere riguardanti la posizione di singole Contrade.

Sistemi di votazione:
Il Consiglio vota per alzata di mano.
Le votazioni avverranno a scrutinio segreto per le deliberazioni che riguardino membri in carica e ogni qualvolta ne venga fatta esplicita richiesta da almeno tre membri presenti.
Nel caso di “posizioni da prendere” su iniziative proposte/avanzate da altri organi istituzionali, quali Magistrato delle Contrade, Consorzio per la Tutela del Palio ed Amministrazione Comunale, si richiede un incontro preventivo con l’istituzione interessata, una relazione al Consiglio e la votazione all’unanimità dei presenti prima che si possa procedere.

Articolo 8

Assenze:
Qualora un membro risulti assente ai 2/3 delle riunioni effettuate nell’anno ne verrà data comunicazione scritta alla Contrada di appartenenza.
Il Consiglio, deliberazione da assumersi all’unanimità dei presenti, si riserva comunque, di considerare decaduto il membro che con il suo comportamento arrechi danno all’immagine del Comitato e/o della Festa,

La Giunta Esecutiva

Articolo 9

Convocazioni:
La Giunta Esecutiva viene convocata, in via ordinaria, almeno cinque volte all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta ne facciano motivata richiesta, per iscritto al Presidente, non meno di un terzo dei membri effettivi: in quest’ultimo caso la convocazione dovrà avvenire entro il termine massimo di dieci giorni. Il Presidente ha il potere di convocare una Assemblea Straordinaria sia di Giunta che di Comitato, senza i termini sopra elencati di convocazione, nel caso in cui lo ritenga necessario per il buon funzionamento del Comitato o per circostanze da Lui ritenute importanti.

Articolo 10

Durata:
La Giunta Esecutiva dura in carica tre anni ed è formata dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Camerlengo, dal Bilanciere e da due consiglieri. La Presidenza non può essere ricoperta da una stessa persona per oltre 2 mandati consecutivi (6 anni).

Articolo 11

La Giunta provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. In caso di urgenza la Giunta, all’unanimità dei suoi componenti, può assumere le deliberazioni sub a) dell’Art. 4 di competenza del Consiglio, ma tali deliberazioni dovranno essere ratificate nella prima riunione del Consiglio medesimo, da tenersi nei dieci giorni successivi. È comunque esclusa ogni competenza “di urgenza” della Giunta nelle delibere che riguardino il Palio e la posizione di singole Contrade ed in quelle deliberazioni sub b) c) d) e) dell’Art. 4 di competenza del Consiglio .

Articolo 12

I membri della Giunta Esecutiva hanno i seguenti compiti specifici:
Il Presidente

  • Ha la legale rappresentanza del Comitato;
  • Dirige e coordina tutte le attività del Comitato, assicurandone la corrispondenza ai fini istituzionali;
  • Cura per conto del Comitato i rapporti con il Comune di Siena e con ogni altro Ente, Istituzione o persona di volta in volta interessati a temi riguardanti i fini istituzionali;
  • Convoca la Giunta Esecutiva ed il Consiglio e ne presiede le riunioni;
  • Intrattiene rapporti di ordine bancario con Istituti di Credito;
  • Cura ogni aspetto riguardante il buon funzionamento e la salvaguardia del Comitato;
  • Presiede eventi o iniziative a nome e per conto del Comitato.

Il Vice Presidente

  • Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Segretario

  • Provvede all’invio degli avvisi di convocazione delle riunioni, redige i verbali e tiene la corrispondenza;
  • Cura l’archiviazione, la raccolta e la conservazione di tutte le pubblicazioni e del materiale che entrano nel possesso del Comitato;
  • Assiste il Presidente nella sua normale attività;
  • Cura l’aggiornamento del sito ufficiale: www.comitatoamicidelpalio.it

Il Camerlengo:

  • cura la gestione della cassa del comitato (esegue versamenti e può richiedere saldo c/c, ma non può prelevare denaro);
  • provvede agli incassi ed esegue i pagamenti secondo i mandati firmati da presidente e bilanciere;
  • cura i rapporti con gli istituti bancari.

Il Bilanciere

  • tiene la contabilità del comitato sulla scorta dei documenti relativi alle entrate e alle uscite trasmessogli dal camarlengo;
  • redige entro il 31 marzo di ogni anno rendiconto finanziario da presentare al consiglio.

I Consiglieri

  • Coadiuvano con la Giunta per la definizione degli obiettivi del mandato, nonché per formulare proposte su ogni argomento di carattere istituzionale;
  • Possono ricevere, in caso di particolari necessità , opportunità o per attitudine particolari, incarichi oltre le normali attribuzioni da parte del Presidente del Collegio degli ex Presidenti

Articolo 13

Il Collegio degli ex Presidenti è organo permanente del Comitato ed è composto di diritto da coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente.
I membri del Collegio degli ex Presidenti restano in carica a vita.
Il Collegio degli ex Presidenti esprime parere consultivo su ogni argomento che la Giunta Esecutiva ritenga di dover sottoporre al suo esame.
Durante le fasi di elezione di una nuova giunta esecutiva, la Commissione Elettorale convocherà il Collegio degli ex-presidenti che avranno il compito di verificare la bontà delle elezioni e procedere al passaggio formale di consegne dalla vecchia alla nuova giunta. Nel caso di assenza di un membro di tale Collegio, provvederà a tale passaggio il Presidente della Commissione Elettorale.

Capitolo III
DELLE ELEZIONI

Articolo 14

Un mese prima della scadenza del mandato della Giunta Esecutiva, il Consiglio provvede a nominare una Commissione Elettorale composta da cinque membri “cfr. Art. 5 sub b”. La votazione avviene a mezzo scheda e ciascun Consigliere può indicare fino ad un massimo di cinque nominativi.
Qualora la prevista maggioranza non venga raggiunta da cinque nominativi, si procederà ad una nuova votazione per l’elezione dei membri mancanti: in questo caso ciascun Consigliere potrà indicare nella scheda un numero di nominativi pari ai membri mancanti.

Articolo 15

La Commissione Elettorale è l’Organo che propone al Consiglio i nominativi dei membri chiamati a formare la Giunta Esecutiva.
Essa ha l’obbligo, al termine delle consultazioni e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dal proprio insediamento, di indire la riunione del Consiglio per l’elezione della nuova Giunta.

Articolo 16

Sono eleggibili ed hanno diritto di voto tutti i Consiglieri effettivi.

Articolo 17

La riunione del Consiglio di cui all’Art. 15 è presieduta dal Consigliere più anziano nella carica che, constatatane la validità, nomina dopo la relazione della Commissione Elettorale, due scrutatori e da inizio alle operazioni di voto.

Articolo 18

Il voto è personale, uguale, libero e segreto.
La votazione viene effettuata su una singola scheda recante i nominativi individuati per le singole cariche dalla Commissione Elettorale.
Gli elettori confermano i nominativi, proposti dalla Commissione Elettorale lasciando invariata la scheda stessa oppure cassano, singolarmente, il nome di uno o più candidati che possono sostituire con altri Consiglieri di loro gradimento, indicandone il nome e il cognome in stampatello. Risultano eletti nelle singole cariche coloro che raggiungono la maggioranza relativa dei voti validi.Qualora due o più consiglieri raggiungano la parità dei voti, si procede al ballottaggio tra gli stessi, qualora dopo tre votazioni consecutive nessuno risulti eletto, si procederà alla nomina di una nuova commissione elettorale con le modalità di cui all’art. 14 e seguenti.

Articolo 19

Al termine delle operazioni di voto, dopo aver constatato la validità delle elezioni, il membro più anziano nella carica proclama i nuovi eletti e lascia al Presidente la direzione della riunione.

Articolo 20

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente o di tre o più membri della Giunta Esecutiva, si procede, entro dieci giorni, alla convocazione della riunione straordinaria del Consiglio per la nomina della Commissione Elettorale, come da Art. 14 e segg.
In caso di dimissioni o decadenza di uno o due membri della Giunta Esecutiva, il Presidente deve convocare entro trenta giorni il Consiglio proponendo i nominativi necessari alla sostituzione; i membri non dimissionari conservano, nel frattempo, le loro prerogative per l’ordinaria amministrazione.

Capitolo IV
CONFERIMENTO DEL TITOLO DI “AMICO DEL PALIO ONORARIO”

Articolo 21

È conferito il titolo di “Amico del Palio Onorario ” a persone che abbiano dimostrato eccezionali attaccamento e sensibilità nei riguardi del Palio e della Città di Siena. Il conferimento è proposto dalla Giunta Esecutiva e deliberato con voto unanime del Consiglio.

Capitolo V
DELLO STATUTO

Articolo 22

Il presente Statuto potrà essere modificato esclusivamente su richiesta del Consiglio a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri effettivi e dei 2/3 delle contrade rappresentate;

Articolo 23

Il Consiglio provvede a nominare una Commissione per la revisione dello Statuto composta da tre membri di cui uno in rappresentanza della Giunta Esecutiva indicato dal Presidente, due del Consiglio individuati tra i consiglieri che hanno dato la loro disponibilità a far parte della Commissione stessa.

Articolo 24

Le modifiche allo Statuto dovranno essere approvate nel corso di un Assemblea di Consiglio debitamente convocata, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri effettivi e dei 2/3 delle contrade rappresentate.

Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto viene inviato alle Contrade, al Magistrato delle Contrade, al Consorzio per la Tutela del Palio di Siena, ed al Comune di Siena.
B) ‐ Con l’entrata in vigore del presente Statuto si intende abrogato quello del 1988, che rimane conservato nell’Archivio del Comitato.
Il presente Statuto è stato approvato nella riunione del 11 novembre 2010 ed entra in vigore dal 01 gennaio 2011.
Il presente Statuto è stato modificato con deliberazione nella riunione del 3 giugno 2021.